
L’evoluzione normativa e contrattuale riguardante i permessi e le ferie per il personale docente di ruolo, in sostanza conferma un principio cardine: il diritto del docente prevale sulla discrezionalità del Dirigente Scolastico, a patto che la richiesta sia formulata correttamente come “motivo personale o familiare”.
Ecco una sintesi schematica dei punti chiave:
I “3 Giorni” di Permesso Retribuito
- Base normativa: ai sensi Art. 15, comma 2 del CCNL 2007 (confermati dai successivi).
- Natura: È un diritto soggettivo. Il Dirigente non può negarli per ragioni organizzative.
- Motivazione: Basta l’autocertificazione. Il DS non può valutare la “meritevolezza” del motivo (es. “non è abbastanza grave”).
I “6 Giorni” di Ferie usati e assimilabili a permessi per motivi personali
Se il docente decide di fruire dei 6 giorni di ferie (solitamente vincolati alla presenza di supplenti a costo zero) per motivi personali o familiari, questi cambiano “natura” giuridica:
- Superamento dei vincoli: Non è più necessario che ci sia un collega disponibile a sostituire gratuitamente il docente.
- Oneri per l’amministrazione: Possono essere fruiti anche se comportano una spesa per la scuola (es. nomina di un supplente), poiché vengono equiparati ai permessi retribuiti.
- Discrezionalità: Il DS deve limitarsi al controllo della regolarità formale della domanda.
Tabella Riassuntiva: Permessi vs Ferie (uso personale)
| Caratteristica | 3 Giorni Permesso | 6 Giorni Ferie (uso personale) |
| Retribuzione | 100% | 100% |
| Motivazione | Autocertificazione | Autocertificazione |
| Sostituto necessario? | No | No (se chiesti come motivi personali) |
| Potere del Dirigente | Solo controllo formale | Solo controllo formale |
Aspetti Operativi e Consigli
Attenzione alla richiesta: Quando si presenta la domanda per i 6 giorni di ferie durante l’attività didattica, è fondamentale specificare nel modulo che la richiesta è ai sensi dell’art. 15 comma 2 secondo periodo. Se si chiede “ferie normali”, il DS può legittimamente negarle se non ci sono sostituti.
- Il preavviso: Sebbene il diritto sia certo, la correttezza professionale (e spesso i contratti integrativi d’istituto) suggerisce un preavviso di 3-5 giorni, salvo emergenze improvvise che vanno comunque documentate o autocertificate come “improcrastinabili”.
